Codice della Strada

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 225 c.d.s.
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.

1.Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.


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