L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge.
Tutti i parenti di un coniuge sono quindi affini con l'altro coniuge; ad esempio sono considerati affini i cognati, la suocera, la nuora, ecc.
Anche per l'affinità è necessario stabilire un grado (grado di affinità) che è esattamente uguale al grado di parentela del coniuge con l'affine stesso.
Anche in questo caso, per comprendere meglio l'affinità, ci viene in aiuto l'albero genealogico.
Esempio:
"C" (parente di "A" e "B") contrae matrimonio con "S" (parente di "R" e "T") e quindi:
- tutti i parenti di "C" diventano affini con "S" (insieme 1)
- tutti i parenti di "S" diventano affini con "C" (insieme 2)
Nella fattispecie "B" ed "S" sono cognati, "A" è il suocero (o la suocera) di "S", "S" è il genero (o la nuora) di "A".
Poiché "C" e "B" sono parenti di secondo grado (fratelli) allora i cognati "S" e "B" sono affini di secondo grado.
Analogamente poiché "C" e "A" sono parenti di primo grado (figlio e padre) "S" e "A" sono affini di primo grado.
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Osservando l'albero genealogico del nostro esempio la domanda sorge spontanea: in che relazione si trovano "A" e "B" rispetto ad "R" e "T" ?
La risposta è: nessuna!
L'affinità infatti è definita come il vincolo che unisce un coniuge esclusivamente con i parenti dell'altro coniuge e di conseguenza gli affini di due coniugi non sono affini tra loro.
La dimostrazione immediata di questo principio si ha osservando il grafico dell'esempio in cui è evidente come i due insiemi che rappresentano gli affini dei coniugi "C" e "S" non hanno alcuna intersezione.
Analogamente possiamo affermare che i coniugi degli affini non sono affini tra loro, come ad esempio il caso dei mariti di due sorelle, dato che il rapporto di coniugio non è considerato un rapporto di parentela in senso stretto.
Con riferimento all'esempio di cui sopra, se "B" (affine con "S") fosse sposato con un'altra persona, quest'ultima non avrebbe alcuna affinità con "S" (né tanto meno con "R" o "T") ma solo con "C".
L'affinità è un vincolo solo in parte assimilabile alla parentela, e ad esso sono ricollegabili alcuni effetti giuridici, come ad esempio l'obbligo degli alimenti legali, che l'art. 433 nn 4 e 5 c.c. pone a carico del genero, della nuora e dei suoceri, oppure il divieto di contrarre matrimonio tra affini in linea retta e affini in linea collaterale in secondo grado ex art. 87 nn. 4 e 5 (ad esempio non possono sposarsi tra loro il genero e la suocera, o il cognato e la sorella della moglie).
Al riguardo, l'art. 87 c.c. precisa che l'impedimento matrimoniale tra affini in linea retta continua a sussistere anche quando il matrimonio da cui deriva l'affinità venga dichiarato nullo o sciolto o intervenga la cessazione degli effetti civili (rectius: divorzio), fatta salva la possibilità di ottenere l'autorizzazione del Tribunale in alcuni casi tassativi.
Quel che è importante sottolineare è che il vincolo di affinità non si estingue neppure con la morte, anche senza prole, del coniuge da cui essa deriva (art. 78 comma 3 c.c.), così come è opinione di alcuni interpreti che tale vincolo non cessi con il divorzio, dal momento che la norma citata menziona solo la dichiarazione di nullità come causa di cessazione dell'affinità.