Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28)

Ordinamento giudiziario.


Articolo 91

Affari penali nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi o che, comunque, presentano carattere di urgenza.


Articolo 92

Affari civili nel periodo feriale dei magistrati.
Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.


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