Codice Civile (1942)

Art. 602

Testamento olografo.

[I]. Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (Art. 606, 684).

[II]. La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore].

[III]. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (Art. 591), della priorità di data tra più testamenti (Art. 682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (Art. 651 comma2, Artt.656, 657, 687)

 

Codice Civile (1942)

Art. 606

Nullità del testamento per difetto di forma.

[I]. Il testamento è nullo (Art. 1418 ss.) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo (Art. 602), ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio (art. 603, 604).

[II]. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato (Art. 1441 ss.) su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (Art. 590).

 

 

Codice Civile (1942)

Art. 684

Distruzione del testamento olografo.

[I]. Il testamento olografo (Art. 602) distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

 

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