Codice Civile (1942)

Art. 537

LIBRO SECONDO
Delle successioni.
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni.
CAPO X
Dei legittimari.
Sezione I
Dei diritti riservati ai legittimari.

 

Riserva a favore dei figli legittimi e naturali.

[I]. Salvo quanto disposto dall'articolo (Art. 542), se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

[II]. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

[III]. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali (Art. 542 comma 3, 566 comma 2).

 

 

Codice Civile (1942)

Art. 566

LIBRO SECONDO
Delle successioni.
TITOLO II
Delle successioni legittime.
CAPO I
Della successione dei parenti.

 

Successione dei figli legittimi e naturali.

[I]. Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
[II]. Si applica il terzo comma dell'articolo (Art. 537).

 

 

Codice Civile (1942)

Art. 581

LIBRO SECONDO
Delle successioni.
TITOLO II
Delle successioni legittime.
CAPO II
Della successione del coniuge.

 

Concorso del coniuge con i figli.

[I]. Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

 

 

Codice Civile (1942)

Art. 582

LIBRO SECONDO
Delle successioni.
TITOLO II
Delle successioni legittime.
CAPO II
Della successione del coniuge.

 

Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.

[I]. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.

 

 

Codice Civile (1942)

Art. 583

LIBRO SECONDO
Delle successioni.
TITOLO II
Delle successioni legittime.
CAPO II
Della successione del coniuge.

 

Successione del solo coniuge.

[I]. In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

 

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