Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo VII
DIFENSORE
Art. 96 c.p.p.
Difensore di fiducia.

1.L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

2.La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3.La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.


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