Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo VI
PERSONA OFFESA DAL REATO
Art. 94 c.p.p.
Termine per l'intervento.

1.Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.


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