Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo IV
IMPUTATO
Art. 72 bis c.p.p.
Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato.

1.Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.


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