Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo IV
IMPUTATO
Art. 69 c.p.p.
Morte dell'imputato.

1.Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.

2.La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.


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