Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro X
ESECUZIONE

Titolo III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Capo II
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
Art. 682 c.p.p.
Liberazione condizionale.

1.Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.

2.Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.


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