Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro X
ESECUZIONE

Titolo III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Capo II
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA
Art. 679 c.p.p.
Misure di sicurezza.

1.Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonchè sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. [1]

2.Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica."

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