Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro X
ESECUZIONE

Titolo III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Capo I
GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Art. 673 c.p.p.
Revoca della sentenza per abolizione del reato.

1.Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2.Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.008 secondi