Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro X
ESECUZIONE

Titolo III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

Capo I
GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Art. 668 c.p.p.
Persona condannata per errore di nome.

1.Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.


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