Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro X
ESECUZIONE

Titolo II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Art. 664 c.p.p.
Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie.

1.Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.

2.I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

3.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

4.Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente.


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