Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro X
ESECUZIONE

Titolo II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Art. 662 c.p.p.
Esecuzione delle pene accessorie.

1.Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.

2.Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.


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