Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro X
ESECUZIONE

Titolo II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Art. 657 c.p.p.
Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.

1.Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

2.Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato.

4.In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5.Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.


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