Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro X
ESECUZIONE

Titolo I
GIUDICATO
Art. 649 c.p.p.
Divieto di un secondo giudizio.

1.L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.

2.Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

[1] [2]

[1] La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio - 21 luglio 2016, n. 200 (in G.U. 1 s.s. 27/07/2016 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale".
[2] La Corte Costituzionale con sentenza 10 maggio - 16 giugno 2022, n. 149 (in G.U. 1 s.s. 22/06/2022 n. 25) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge".

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