Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro IX
IMPUGNAZIONI

Titolo IV
REVISIONE
Art. 641 c.p.p.
Effetti dell'inammissibilità o del rigetto.

1.L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.


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