PARTE SECONDA
Libro IX
IMPUGNAZIONI
Titolo IV
REVISIONE
Art. 641 c.p.p.
Effetti dell'inammissibilità o del rigetto.
1.L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.