Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro IX
IMPUGNAZIONI

Titolo IV
REVISIONE
Art. 629 bis c.p.p.
Rescissione del giudicato.

1.Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

2.La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

3.La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

4.Si applicano gli articoli 635 e 640.


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