Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro IX
IMPUGNAZIONI

Titolo III
RICORSO PER CASSAZIONE

Capo III
SENTENZA
Art. 626 c.p.p.
Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale.

1.Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perchè dia i provvedimenti occorrenti.


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