Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro IX
IMPUGNAZIONI

Titolo III
RICORSO PER CASSAZIONE

Capo III
SENTENZA
Art. 615 c.p.p.
Deliberazione e pubblicazione.

1.La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.

2.Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3.La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

4.Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.008 secondi