Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro IX
IMPUGNAZIONI

Titolo III
RICORSO PER CASSAZIONE

Capo II
PROCEDIMENTO
Art. 612 c.p.p.
Sospensione dell'esecuzione della condanna civile.

1.A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi