Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro IX
IMPUGNAZIONI

Titolo III
RICORSO PER CASSAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 609 c.p.p.
Cognizione della corte di cassazione.

1.Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

2.La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.


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