Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro IX
IMPUGNAZIONI

Titolo III
RICORSO PER CASSAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 607 c.p.p.
Ricorso dell'imputato.

1.L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.

2.Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.


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