PARTE SECONDA
Libro IX
IMPUGNAZIONI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 590 c.p.p.
Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione.
1.Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.