Libro IX IMPUGNAZIONI Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 584 c.p.p. Notificazione della impugnazione.
1.A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo.