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Diritto Penale
Codice di Procedura Penale
Art. 577 c.p.p.
Codice di Procedura Penale
PARTE SECONDA
Libro IX
IMPUGNAZIONI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 577 c.p.p.
1.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46
Precedente
Art. 576 cpp
Impugnazione della parte civile e del querelante.
Successivo
Art. 578 cpp
Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.
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