PARTE SECONDA
Libro IX
IMPUGNAZIONI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 572 c.p.p.
Richiesta della parte civile o della persona offesa.
1.La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
2.Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.