Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro IX
IMPUGNAZIONI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 572 c.p.p.
Richiesta della parte civile o della persona offesa.

1.La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.

2.Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.


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