Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro IX
IMPUGNAZIONI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 571 c.p.p.
Impugnazione dell'imputato.

1.Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, L'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.

2.Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

3.Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine.

4.L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.


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