Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN

Titolo III
PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 557 c.p.p.
Procedimento per decreto.

1.Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

2.Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, nè presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3.Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.


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