Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN

Titolo II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Art. 553 c.p.p.
Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale.

1.Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso".

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