Libro VIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN Titolo II CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Art. 551 c.p.p. Procedimenti connessi.
1.Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.