Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VIII
PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN

Titolo II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO
Art. 551 c.p.p.
Procedimenti connessi.

1.Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.


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