Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo III
POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 55 c.p.p.
Funzioni della polizia giudiziaria.

1.La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2.Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3.Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.009 secondi