Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo III
SENTENZA

Capo II
DECISIONE

Sezione III
Decisione sulle questioni civili
Art. 542 c.p.p.
Condanna del querelante alle spese e ai danni.

1.Nel caso di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell'articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonchè alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile.

2.L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.


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