Libro VII GIUDIZIO Titolo III SENTENZA Capo II DECISIONE Sezione III Decisione sulle questioni civili
Art. 540 c.p.p. Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili.
1.La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.
2.La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.