Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo III
SENTENZA

Capo II
DECISIONE

Sezione III
Decisione sulle questioni civili
Art. 540 c.p.p.
Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili.

1.La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.

2.La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.


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