Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo II
PUBBLICO MINISTERO
Art. 54 ter c.p.p.
Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata.

1.Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati. [1]

[1] Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2."

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