Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo III
SENTENZA

Capo II
DECISIONE

Sezione II
Sentenza di condanna
Art. 537 bis c.p.p.
Indegnità a succedere.

1.Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.


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