Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo III
SENTENZA

Capo II
DECISIONE

Sezione II
Sentenza di condanna
Art. 535 c.p.p.
Condanna alle spese.

1.La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali

2.COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.

3.Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.

4.Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.039 secondi