1.La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.
3.Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4.Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.