PARTE SECONDA
Libro VII
GIUDIZIO
Titolo III
SENTENZA
Capo II
DECISIONE
Sezione II
Sentenza di condanna
Art. 534 c.p.p.
Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
1.Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
[1] Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis".
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