Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo III
SENTENZA

Capo II
DECISIONE

Sezione I
Sentenza di proscioglimento
Art. 532 c.p.p.
Provvedimenti sulle misure cautelari personali.

1.Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

2.La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.


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