Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo III
SENTENZA

Capo II
DECISIONE

Sezione I
Sentenza di proscioglimento
Art. 532 c.p.p.
Provvedimenti sulle misure cautelari personali.

1.Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

2.La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.009 secondi