Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo III
SENTENZA

Capo II
DECISIONE

Sezione I
Sentenza di proscioglimento
Art. 530 c.p.p.
Sentenza di assoluzione.

1.Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

2.Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

3.Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

4.Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.


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