Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo III
SENTENZA

Capo I
DELIBERAZIONE
Art. 528 c.p.p.
Lettura del verbale in camera di consiglio.

1.Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.


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