Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo III
SENTENZA

Capo I
DELIBERAZIONE
Art. 525 c.p.p.
Immediatezza della deliberazione.

1.La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

2.Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

3.Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.


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