Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo II
DIBATTIMENTO

Capo IV
NUOVE CONTESTAZIONI
Art. 522 c.p.p.
Nullità della sentenza per difetto di contestazione.

1.L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.

2.La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.


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