Libro VII GIUDIZIO Titolo II DIBATTIMENTO Capo III ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE
Art. 511 bis c.p.p. Lettura di verbali di prove di altri procedimenti.
1.Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.