Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo II
DIBATTIMENTO

Capo III
ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE
Art. 509 c.p.p.
Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie.

1.Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.


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