PARTE SECONDA
Libro VII
GIUDIZIO
Titolo II
DIBATTIMENTO
Capo III
ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE
Art. 509 c.p.p.
Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie.
1.Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.