Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo II
PUBBLICO MINISTERO
Art. 50 c.p.p.
Azione penale.

1.Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

2.Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.

3.L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.


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