Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo II
DIBATTIMENTO

Capo II
ATTI INTRODUTTIVI
Art. 489 c.p.p.
Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare.

1.Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.

2.La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall'imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.

2-bis.Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

[3]

[1] Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
[2] Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
[3] La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità".

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