Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo II
DIBATTIMENTO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 476 c.p.p.
Reati commessi in udienza.

1.Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.

2.Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.


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