Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo II
DIBATTIMENTO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 476 c.p.p.
Reati commessi in udienza.

1.Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.

2.Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.008 secondi