Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VII
GIUDIZIO

Titolo I
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
Art. 469 c.p.p.
Proscioglimento prima del dibattimento.

1.Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

1-bis.La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.


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